Un percorso dettagliato per comprendere e utilizzare il mandato all’agenzia immobiliare per una compravendita di successo
Il mandato all’agenzia immobiliare è un elemento fondamentale nel processo di compravendita di un immobile.
In questo articolo, esploreremo in dettaglio il funzionamento dei mandati, le diverse tipologie e tutte le informazioni utili per muoversi con successo nel mondo della compravendita di immobili.
1. Cos’è il mandato all’agenzia immobiliare
Il mandato all’agenzia immobiliare è un contratto attraverso il quale il proprietario di un immobile (venditore) incarica un’agenzia immobiliare di svolgere specifiche azioni finalizzate alla conclusione della compravendita. L’agenzia immobiliare è rappresentata da un professionista che supporta il proprietario durante l’intero processo di vendita. In questo accordo, entrambe le parti sono tenute a rispettare quanto stabilito nel contratto, che in caso di inadempimenti può essere impugnato.
1.1 Base dell’accordo del mandato
Il mandato si basa principalmente sulla fiducia tra il venditore e l’agenzia immobiliare. Il venditore si affida all’agenzia per ottenere il miglior risultato possibile nella compravendita, mentre l’agenzia si impegna a svolgere le attività necessarie per raggiungere tale obiettivo. Il contratto di mandato stabilisce le responsabilità, i diritti e i doveri di ciascuna parte.
2. Tipologie di mandato all’agenzia immobiliare
Esistono diverse tipologie di mandato che si differenziano in base alla forma con cui vengono stipulati e alle modalità previste per la loro conclusione. Le principali tipologie di mandato sono:
2.1 Verbale
Il mandato verbale è un accordo informale tra il venditore e l’agenzia immobiliare. In questo caso, non è necessario redigere un contratto scritto, ma le parti si impegnano verbalmente a rispettare le condizioni stabilite. Tuttavia, il mandato verbale è meno sicuro e offre minori garanzie rispetto agli altri tipi di mandato.
2.2 Scritto non esclusivo
Il mandato scritto non esclusivo è un contratto formale tra il venditore e l’agenzia immobiliare, in cui il venditore si impegna a collaborare con l’agenzia, ma si riserva il diritto di vendere l’immobile anche tramite altre agenzie o privatamente. Questa tipologia di mandato offre maggiori garanzie rispetto al mandato verbale, ma implica una minore dedizione da parte dell’agenzia immobiliare.
2.3 Scritto in esclusiva
Il mandato in esclusiva è un contratto formale in cui il venditore affida la vendita del suo immobile esclusivamente a un’unica agenzia immobiliare. In questo caso, l’agenzia si impegna a mettere in campo tutte le sue risorse e competenze per concludere la compravendita con successo, mentre il venditore si impegna a non collaborare con altre agenzie durante la durata del mandato. L’esclusiva è solitamente la scelta preferita dalle agenzie immobiliari, poiché garantisce loro un impegno completo e una maggior possibilità di ottenere risultati.
3. Durata e scadenza del mandato
La durata del mandato all’agenzia immobiliare varia in base a quanto stabilito nel contratto. In generale, la durata può variare da sei mesi fino a un anno. Alla scadenza del mandato, l’agenzia immobiliare non può più agire per conto del proprietario. Tuttavia, è possibile che il mandato preveda un rinnovo automatico nel caso in cui la compravendita non sia ancora andata a buon fine entro il periodo prestabilito.
3.1 Rinnovo del mandato
Il mandato può essere rinnovato in due modi: tacitamente o mediante un nuovo accordo scritto tra le parti. Il rinnovo tacito si verifica quando il contratto prevede una clausola di rinnovo automatico alla scadenza del mandato, a meno che una delle parti non comunichi per iscritto la volontà di non rinnovare l’accordo. Il rinnovo mediante un nuovo accordo scritto, invece, richiede la stipula di un nuovo contratto tra le parti, con nuove condizioni e termini.
4. L’esclusiva nel mandato all’agenzia immobiliare
L’esclusiva nel mandato all’agenzia immobiliare è una clausola che stabilisce che il venditore si impegna a lavorare solo con una specifica agenzia immobiliare durante la durata del mandato. Questa clausola offre numerosi vantaggi sia al venditore che all’agenzia, tra cui un impegno maggiore da parte dell’agenzia e una maggiore sicurezza per il venditore.
4.1 Vantaggi dell’esclusiva
L’esclusiva nel mandato all’agenzia immobiliare offre numerosi vantaggi, tra cui:
- Maggiore impegno dell’agenzia, che si dedica completamente alla vendita dell’immobile
- Maggiore sicurezza per il venditore, che sa di poter contare su un professionista dedicato
- Maggiore controllo sul processo di vendita, con un unico interlocutore e una strategia di marketing condivisa
- Riduzione dei rischi di conflitti tra agenzie o di sovrapposizione di offerte e proposte
5. Obblighi e doveri delle parti nel mandato all’agenzia immobiliare
Il mandato all’agenzia immobiliare prevede una serie di obblighi e doveri per entrambe le parti coinvolte nel contratto. Ecco alcuni dei principali obblighi e doveri delle parti:
5.1 Obblighi e doveri del venditore
Il venditore ha il dovere di:
- Fornire all’agenzia tutte le informazioni e i documenti necessari per la vendita dell’immobile
- Collaborare con l’agenzia per consentire la promozione e la vendita dell’immobile
- Rispettare le condizioni e i termini stabiliti nel contratto di mandato, inclusa l’esclusiva (se prevista)
- Pagare le provvigioni all’agenzia immobiliare in caso di conclusione della compravendita
5.2 Obblighi e doveri dell’agenzia immobiliare
L’agenzia immobiliare ha il dovere di:
- Svolgere tutte le attività necessarie per la promozione e la vendita dell’immobile, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti
- Agire con la diligenza del buon padre di famiglia in tutte le fasi del processo di compravendita
- Fornire al venditore tutte le informazioni e i consigli necessari per una corretta e serena vendita dell’immobile
- Mantenere la riservatezza sui dati personali del venditore e degli eventuali acquirenti
6. Compenso e provvigioni nel mandato all’agenzia immobiliare
Le provvigioni e il compenso dovuto all’agenzia immobiliare sono stabiliti nel contratto di mandato e variano in base ai servizi offerti e al valore dell’immobile. In genere, le provvigioni sono calcolate come una percentuale del prezzo di vendita dell’immobile e variano tra l’1% e il 4% oltre IVA. Il compenso deve essere versato al momento della conclusione della compravendita o, in alcuni casi, quando il venditore non accetta una proposta pari o migliore alle condizioni di incarico.
6.1 Modalità di pagamento delle provvigioni
Le provvigioni all’agenzia immobiliare devono essere versate a compravendita conclusa. Anche se l’affare viene chiuso in una data successiva rispetto alla scadenza del contratto, ma l’agente aveva messo in contatto le parti prima della scadenza, al professionista spettano le provvigioni.
7. Disdetta anticipata e recesso del mandato all’agenzia immobiliare
In alcuni casi, il venditore può decidere di non vendere più l’immobile o di cambiare agenzia immobiliare prima della scadenza del mandato. In queste situazioni, è possibile disdire anticipatamente il mandato all’agenzia immobiliare.
7.1 Disdetta anticipata del mandato verbale
Nel caso di un mandato verbale, la disdetta può avvenire in qualunque momento senza danno o pretesa da parte dell’agente immobiliare. Tuttavia, è sempre consigliabile comunicare la disdetta per iscritto, per evitare possibili incomprensioni o dispute.
7.2 Disdetta anticipata del mandato scritto non esclusivo
Nel caso di un mandato scritto non esclusivo, la disdetta anticipata dipende dalle condizioni stabilite nel contratto. In alcuni casi, le parti possono concordare un eventuale rimborso delle spese sostenute dall’agenzia immobiliare durante la durata del mandato.
7.3 Disdetta anticipata del mandato in esclusiva
La disdetta anticipata del mandato in esclusiva è più complessa e può comportare il pagamento di una penale da parte del venditore. La penale deve essere proporzionale alle attività svolte dall’agenzia immobiliare e di importo inferiore alla provvigione. È importante pattuire chiaramente le condizioni di disdetta nel contratto per evitare possibili controversie.
8. Clausole particolari nel mandato all’agenzia immobiliare
Nel contratto di mandato all’agenzia immobiliare possono essere inserite diverse clausole particolari per tutelare le parti e regolare al meglio il rapporto di collaborazione. Alcune di queste clausole sono:
8.1 Clausola risolutiva espressa
La clausola risolutiva espressa prevede l’annullamento del mandato nel caso in cui, a seguito di accertamenti successivi al conferimento, l’immobile risulti non vendibile o la regolarizzazione imponga al proprietario costi non proporzionati al valore dell’operazione.
8.2 Clausola di tacito rinnovo
La clausola di tacito rinnovo prevede il rinnovo automatico del mandato alla sua scadenza, a meno che una delle parti non comunichi per iscritto la volontà di non rinnovare l’accordo. Tuttavia, questa clausola è considerata vessatoria e, per essere valida, deve essere controfirmata appositamente dalle parti.
9. Conclusioni sul mandato all’agenzia immobiliare
Il mandato all’agenzia immobiliare è un elemento fondamentale nel processo di compravendita di un immobile. Scegliere la tipologia di mandato più adatta alle proprie esigenze e stipulare un contratto chiaro e bilanciato tra le parti è fondamentale per assicurarsi un’esperienza di vendita serena e soddisfacente.
Affidarsi a professionisti seri e competenti e informarsi sulle normative vigenti è la chiave per ottenere i migliori risultati nella compravendita di immobili.
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Guida completa alla conformità catastale degli immobili: scopri quando è necessaria l’attestazione di conformità, cosa rischi senza di essa e come ottenerla.
Se sei in procinto di acquistare un immobile, è fondamentale che tu abbia un’attestazione di conformità catastale. Ma cosa significa esattamente e perché è così importante?
La conformità catastale è la corrispondenza tra la planimetria depositata in Catasto e lo stato reale dell’immobile. Questo significa che la planimetria presente in Catasto deve essere identica all’immobile che vuoi acquistare. Se ci sono difformità, devono essere rettificate prima della compravendita.
L’attestazione di conformità catastale è un documento ufficiale che attesta che l’immobile è conforme alla planimetria depositata in Catasto. Questa attestazione deve essere rilasciata da un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere) che verifica la conformità dell’immobile.
Ma quando è obbligatoria? In ogni atto di compravendita deve essere presente la dichiarazione che attesta la conformità dell’immobile alla planimetria depositata in Catasto. Se non si possiede la dichiarazione, è possibile presentare l’attestazione stessa di conformità. In alcune regioni, la presenza della dichiarazione non è obbligatoria, ma in caso di difformità, l’acquirente dovrà affrontare le spese relative alle sanatorie.
E quando si parla di difformità catastale? La conformità non può essere attestata quando un immobile ha subito modifiche strutturali che ne cambiano la rendita catastale senza che sia stato fatto l’aggiornamento in Catasto. In questo caso, è necessario richiedere la rettifica della difformità catastale direttamente in Catasto.
Ma come si ottiene l’attestazione di conformità catastale? Il tecnico abilitato deve verificare che i dati presenti nella visura catastale e nella planimetria catastale corrispondano allo stato di fatto dell’immobile. Se rileva una difformità, è necessario procedere con la rettifica dei dati e della planimetria catastale presente in Catasto per ottenere l’attestazione.
In sintesi, per acquistare un immobile in modo sicuro è fondamentale ottenere questo documento, che attesti la corrispondenza tra i dati registrati in Catasto e la realtà dell’immobile.
Se desideri maggiori informazioni sull’argomento, ti consigliamo di visitare il sito della Fondazione Notariato. Inoltre, per garantire una transazione serena fino al rogito, Pregio Immobiliare si preoccupa di analizzare preventivamente tutti i documenti e di verificare la conformità catastale dell’immobile.
Per qualsiasi ulteriore informazione, ti invitiamo a contattarci senza esitazione.